giovedì 24 settembre 2009

COMUNICATO STAMPA NUMERO 1


Il giorno 2 ottobre a SIANO (Sa) alle 20.00 presso il BAR IDEAL in piazza Municipio il COMITATO CITTADINO "SIANO ECOSOSTENIBILE" ha organizzato un incontro con ALESSIO CIACCI assessore all'ambiente del comune di CAPANNORI - LUCCA, argomento dell'incontro "IL CAMBIAMENTO E' IN ATTO: RIFIUTI ZERO" ispirato da PAUL CONNET . Durante la serata raccoglieremo le firme per la battaglia legale intrapresa dall'associazione DIRITTO AL FUTURO per recuperare il 7% dei soldi del CIP6 rubatoci sulla bolletta dell'ENEL. All'incontro saranno presenti: FAUSTO BAROSCO Meetup134 - Beppegrillo.it GIOVANNI ROMANO Assessore all'ambiente della Provincia di Salerno I sindaci o i loro Assessorati preposti di: SIANO, CASTEL SAN GIORGIO, MERCATO S. SEVERINO, BRACIGLIANO Aldo Vastola responsabile del PATTO DELL'AGRO Andrea Iovino presidente della BIMED per maggiori informazioni chiama APICELLA PINO cell. 3920276376

Diamo un senso alle cose... del nostro volantino sarà stampato solo in 100 copie per non sprecare carta e denaro... e quindi per non contribuire alla massiccia deforestazione nel mondo. AIUTACI A FAR CIRCOLARE IL VOLANTINO, DOPO AVERLO LETTO DALLO AD UN TUO AMICO... NON DISPERDERLO NELL'AMBIENTE E PORTALO ALL'INCONTRO sarà una testimonianza del senso civico che cresce... IO CI CREDO E TU?

domenica 20 settembre 2009

L'ACQUA DEVE RITORNARE AI SIANESI


Riprendiamoci l'acqua
Domenica 20 Settembre 2009 01:24


Di Luca Martinelli - Altreconomia

“L’acqua pubblica è possibile, per legge. Lo dimostra un’analisi puntuale della normativa”. L’avvocato Maurizio Montalto è il vice-coordinatore della Commissione ambiente all’interno del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Napoli.

E l’analisi della normativa italiana ed europea è riassunta in un parere tecnico che la Commissione ha prodotto “con l’obiettivo di uscire dalla confusione che ha fatto seguito all’introduzione dell’articolo 23 bis della legge 133/2008” (vedi Ae 98).

Un documento che entra in tackle scivolato, quasi sulla linea di porta, a fermare i progetti di privatizzazione del servizio idrico integrato, fornando argomenti a movimenti ed enti locali. “L’obbligo di affidare il servizio attraverso una gara d’appalto non c’è.

Ci sono due possibilità. Che derivano da una scelta di fondo cui sono chiamate le amministrazioni. Se decidono che il servizio idrico integrato ha ‘scopo di lucro’, allora si applica la legge 133 del 2008. In questo caso, resta una residua possibilità di non andare a gara, tramite l’affidamento diretto, o in house, ma pur sempre a una società per azioni. Diverso è il caso in cui le amministrazioni decidano di considerare il servizio ‘senza scopro di lucro’. In questo caso, l’ipotesi migliore è farlo gestire da un’azienda speciale”. 


È una questione di commi: “L’articolo 23 bis sostituisce l’articolo 113 del Testo unico degli enti locali. Ma sulla sua applicazione c’è stata un po’ di confusione. Perché disciplina l’affidamento dei servizio solo nell’ipotesi dello ‘scopo di lucro’. C’era, però, un articolo, il 113 bis del Testo unico degli enti locali, che stabiliva cosa si può fare quando non c’è ‘scopo di lucro’. È stato eliminato dalla Corte costituzionale”. 


Ciò non significa, come molti vorrebbero far credere, che l’unico sentiero possibile sia quello che porta alla privatizzazione: “La tendenza è di far rientrare tutto sotto il 23 bis. In realtà, il governo ha messo ordine tra le norme. Disciplina solo quando c’è ‘scopo di lucro’. Quando non c’è, non poteva e non doveva disciplinarlo il governo centrale. Le norme, in questo caso, le decidono gli enti locali”.


La conferma alle sue parole arriva dalla Corte dei Conti della Lombardia, che nel rispondere a una richiesta di parere del Comune di Malnate (Va) in merito all’articolo 23 bis scrive: “L’art. 23bis opera una scelta di fondo a favore del ricorso al mercato nell’esternalizzazione dei servizi pubblici a rilevanza economica. Tuttavia, non è possibile individuare a priori, in maniera definita e statica, una categoria di servizi pubblici a rilevanza economica, che va, invece, effettuata di volta in volta, con riferimento al singolo servizio da espletare, da parte dell’ente stesso”.

A fine giugno, a Torino, il Comitato “Acqua pubblica” ha consegnato al Comune 12.085 firme di cittadini a sostegno di una deliberazione di iniziativa popolare che vuole inserire nello Statuto della città il principio che l’acqua è un bene comune e non una merce, che il servizio idrico integrato non ha scopo di lucro, che la proprietà della rete di acquedotto e distribuzione è pubblica e inalienabile, che la gestione è attuata esclusivamente mediante enti o aziende interamente pubbliche (www.acquapubblicatorino.org). 


L’avvocato Montalto spiega: “Un Comune può esser vincolato dai cittadini a dir la propria nell’assemblea dell’Ambito”. Sono gli Ambiti territoriali ottimali (Ato), infatti, gli organi decisori: lui ha la delega del sindaco di Napoli a rappresentarlo nell’Ato 2 Napoli-Volturno, ed è stato l’unico a votare contro la privatizzazione.

“Dire che ‘la legge non ci consente di non privatizzare’, invita a spostare l’attenzione sul Parlamento. È una delega di responsabilità”. Una deroga alla democrazia nelle gestione di un bene comune.

Invitiamo quindi tutti i comuni iscritti alla rete (e non) ad apportare una modifica allo Statuto comunale che sancisca in modo inequivocabile che l'acqua è un bene comune e non una merce.

Chiediamo a tutti i lettori di spronare il proprio sindaco, i propri assessori e consiglieri comunali a seguire il nostro esempio, e di segnalarci tutti quei comuni che metteranno all'ordine del giorno del consiglio comunale questa decisione di buon senso!

Diffondiamo il virus, dal basso, ci sono più di 8.000 Statuti comunali che attendono solo di essere modificati...

mercoledì 9 settembre 2009

I BAMBINI STANNO BENE CON MADRE NATURA



Bambini e natura
I bambini manifestano un grandissimo interesse per la natura e per la vita all’aria aperta.




La natura, affascinante e misteriosa, permette ai bambini di non annoiarsi, in quanto offre loro delle ottime esperienze sensoriali, proprio ciò di cui hanno bisogno per imparare e crescere.

Per i bambini è infatti molto importante essere sempre indaffarati, non dimentichiamo che il loro più importante desiderio è quello di imparare, ma è inutile ingegnarsi a proporre tante attività “artificiali”: i bambini amano il mondo “reale” e le occupazioni “reali”.

Allora è bellissimo aiutare la mamma e il papà a sbrigare le loro faccende domestiche ma è altrettanto bello scoprire il mondo, attraverso una bella passeggiata in un bosco o una corsa in un prato.

Spesso i genitori si preoccupano di portare i bambini al parco giochi, dimenticandosi che ai bambini piacerebbe sicuramente di più poter esplorare la natura reale, osservarla, conoscerla, scoprire i cambiamenti che avvengono col passare dei mesi, il ripetersi delle stagioni, i meravigliosi tesori che la natura offre: le foglie d’oro in autunno, il ghiaccio brillante in inverno, i boccioli in fiore in primavera, la brezza che accarezza le chiome degli alberi in estate, le forti cortecce che nascondono tanti insetti colorati, un bastoncino di legno che come una barchetta viene trasportato dalla corrente del ruscello.

Il bambino, fino ad almeno 14 anni, dovrebbe ricevere il giusto nutrimento affettivo, esperienziale e spirituale, attraverso l’immaginazione, l’osservazione, la bellezza, il rispetto: i bambini devono ricevere calore, il calore del legno, della terra, del sole, del contatto, delle fiabe.

I bambini di oggi, al contrario, vivono nella freddezza: la freddezza delle cose materiali, della plastica, della televisione, dei computer.

Il contatto con la natura procura al bambino un grande calore, una bellissima esperienza sensoriale, un grande amore per la scoperta e per il bello e, se ben indirizzato, una incredibile ispirazione artistica e immaginativa.

Attraverso l’esplorazione di un bosco possiamo prendere spunto per moltissime storie fantastiche e avventurose, possiamo spiegare al bimbo come funziona il mondo, possiamo insegnargli l’importanza di agire in modo corretto, l’amicizia, la collaborazione, il perdono, la pazienza.

Facciamo in modo che i nostri bambini possano provare il più possibile queste emozioni, perché il mondo, nelle loro mani, diventi davvero un mondo nuovo.

Siano Ecosostenibile per i bambini




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Dall'anno 2000 metà della popolazione mondiale vive nelle città, i giovani rappresenteranno quasi un terzo della popolazione mondiale e l'obiettivo di città ecosostenibili, per migliorare la qualità della vita degli abitanti, include ormai necessariamente sia l'esigenza di indicatori di qualità ambientale sia quella della partecipazione attiva delle bambine e dei ragazzi stessi.

A livello internazionale, i maggiori documenti che hanno ispirato la strategia delle città sostenibili amiche delle bambine e dei bambini, e che fanno da sfondo alle iniziative locali, nazionali e internazionali delle associazioni e dei governi - per promuovere un ambiente a misura dell'infanzia, sono: la Convenzione dei Diritti dell'Infanzia, (ONU - New York, 20.11.1989); l'Agenda 21 (ONU, Rio de Janeiro 1992); l'Agenda di Habitat II (ONU, Istanbul, 1996). Nel Rapporto del Consiglio d'Europa "Strategia Europea per l'Infanzia" (Strasburgo 1996) si raccomanda che in tutte le decisioni politiche gli interessi e le decisioni dei bambini siano sempre considerati.

A livello nazionale, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, che partecipa al coordinamento dei Comuni italiani per l'Agenda 21 e per l'attuazione di Habitat II, ha promosso il progetto "Città sostenibili delle bambine e dei bambini". A loro volta, le Associazioni locali e nazionali impegnate sul tema infanzia-territorio-partecipazione, hanno contribuito con iniziative, campagne, percorsi educativi e sperimentali alla realizzazione di un nuovo approccio all'infanzia e alla città.

sabato 5 settembre 2009

SIANO ECOSOSTENIBILE VUOLE L'ACQUA PUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE CONCERNENTE :
PRINCIPI PER LA TUTELA, IL GOVERNO E LA GESTIONE PUBBLICA DELLE ACQUE E DISPOSIZIONI PER LA RIPUBBLICIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO
Articolo 1 (Finalità)

1. La presente legge, ai sensi dell’art. 117, lettere m) ed s), della Costituzione, detta i principi con cui deve essere utilizzato, gestito e governato il patrimonio idrico nazionale.

2. La presente legge si prefigge l’obiettivo di favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell’acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale.

Articolo 2 (Principi generali)

1. L’acqua è un bene naturale e un diritto umano universale. La disponibilità e l’accesso individuale e collettivo all’acqua potabile sono garantiti in quanto diritti inalienabili ed inviolabili della persona.

2. L’acqua è un bene finito, indispensabile all’esistenza di tutti gli esseri viventi. Tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e non mercificabili e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà. Qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale. Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell’ambiente, l’agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrogeologici.

3. L’uso dell’acqua per l’alimentazione e l’igiene umana è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. Come tale, deve essere sempre garantito, anche attraverso politiche di pianificazione degli interventi che consentano reciprocità e mutuo aiuto tra bacini idrografici con disparità di disponibilità della risorsa. Gli altri usi sono ammessi quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell’acqua per il consumo umano.

4. L’uso dell’acqua per l’agricoltura e l’alimentazione animale è prioritario rispetto agli altri usi, ad eccezione di quello di cui al comma 3.

5. Tutti i prelievi di acqua devono essere misurati a mezzo di un contatore a norma UE fornito dall’autorità competente e installato a cura dell’utilizzatore secondo i criteri stabiliti dall’autorità stessa.

Articolo 3 (Principi relativi alla tutela e alla pianificazione)

1. Per ogni bacino idrografico viene predisposto un bilancio idrico entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge. Il bilancio idrico viene recepito negli atti e negli strumenti di pianificazione concernenti la gestione dell’acqua e del territorio e deve essere aggiornato periodicamente.

2. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, sentita la Conferenza Stato-Regioni, individua per decreto l’autorità responsabile per la redazione e l’approvazione dei bilanci idrici di bacino e i relativi criteri per la loro redazione secondo i principi contenuti nella Direttiva 60/2000/CE al fine di assicurare :

a)il diritto all’acqua;

b) l’equilibrio tra prelievi e capacità naturale di ricostituzione del patrimonio idrico;

c) la presenza di una quantità minima di acqua, in relazione anche alla naturale dinamica idrogeologica ed ecologica, necessaria a permettere il mantenimento di biocenosi autoctone e il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale, per garantire la tutela e la funzionalità degli ecosistemi acquatici naturali.

3. Al fine di favorire la partecipazione democratica, lo Stato e gli enti locali applicano nella redazione degli strumenti di pianificazione quanto previsto dall’articolo 14 della Direttiva 2000/60 CE su “informazione e consultazione pubblica”.

4. Il rilascio o il rinnovo di concessioni di prelievo di acque deve essere vincolato al rispetto delle priorità, così come stabilite all’articolo 2, commi 3 e 4, e alla definizione del bilancio idrico di bacino, corredato da una pianificazione delle destinazioni d’uso delle risorse idriche.

5. Fatti salvi i prelievi destinati al consumo umano per il soddisfacimento del diritto all’acqua, il rilascio o il rinnovo di concessioni di prelievo di acque deve considerare il principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse soddisfacendo in particolare il principio “chi inquina paga”, così come previsto dall’articolo 9 della Direttiva 2000/60 CE , fermo restando quanto stabilito all’articolo 8 della presente legge. Per esigenze ambientali o sociali gli Enti preposti alla pianificazione della gestione dell’acqua possono comunque disporre limiti al rilascio o al rinnovo delle concessioni di prelievo dell’acqua anche in presenza di remunerazione dell’intero costo.

6. In assenza di quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4 non possono essere rilasciate nuove concessioni e quelle esistenti devono essere sottoposte a revisione annuale.

7. Le acque che, per le loro caratteristiche qualitative, sono definite “destinabili all’uso umano”, non devono di norma essere utilizzate per usi diversi. Possono essere destinate ad usi diversi solo se non siano presenti altre risorse idriche, nel qual caso l’ammontare del relativo canone di concessione è decuplicato.

8. Per tutti i corpi idrici deve essere garantita la conservazione o il raggiungimento di uno stato di qualità vicino a quello naturale entro l’anno 2015 come previsto dalla Direttiva 60/2000/CE attraverso:

il controllo e la regolazione degli scarichi idrici;
l’uso corretto e razionale delle acque;
l’uso corretto e razionale del territorio.

9. Le concessioni al prelievo e le autorizzazioni allo scarico per gli usi differenti da quello potabile possono essere revocate dall’autorità competente, anche prima della loro scadenza amministrativa, se è verificata l’esistenza di gravi problemi qualitativi e quantitativi al corpo idrico interessato. In tali casi non sono dovuti risarcimenti di alcun genere, salvo il rimborso degli oneri per il canone di concessione delle acque non prelevate.

10. I piani d’ambito di cui all’articolo 149 del d. lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 devono essere aggiornati adeguandoli ai principi della presente legge e alle indicazioni degli specifici strumenti pianificatori di cui ai commi precedenti.

11. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessuna nuova concessione per sfruttamento, imbottigliamento e utilizzazione di sorgenti, fonti, acque minerali o corpi idrici idonei all’uso potabile può essere rilasciata, se in contrasto con quanto previsto nel presente articolo.

Articolo 4 (Principi relativi alla gestione del servizio idrico)

1. In considerazione dell’esigenza di tutelare il pubblico interesse allo svolgimento di un servizio essenziale, con situazione di monopolio naturale (art. 43 Costituzione), il servizio idrico integrato è da considerarsi servizio pubblico locale privo di rilevanza economica.

2. La gestione del servizio idrico integrato è sottratta al principio della libera concorrenza, è realizzata senza finalità lucrative, persegue finalità di carattere sociale e ambientale, ed è finanziata attraverso meccanismi di fiscalità generale e specifica e meccanismi tariffari.

3. Il presente articolo impegna il Governo italiano all’interno di qualsiasi Trattato o Accordo internazionale.

Articolo 5 (Governo pubblico del ciclo integrato dell’acqua)

1. Al fine di salvaguardare l’unitarietà e la qualità del servizio, la gestione delle acque avviene mediante servizio idrico integrato, così come definito dalla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

2. Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture e dotazioni patrimoniali afferenti al servizio idrico integrato costituiscono il capitale tecnico necessario e indispensabile per lo svolgimento di un pubblico servizio e sono proprietà degli enti locali, i quali non possono cederla. Tali beni sono assoggettati al regime proprio del demanio pubblico ai sensi dell’art. 822 del codice civile e ad essi si applica la disposizione dell’art. 824 del codice civile. Essi, pertanto, sono inalienabili e gravati dal vincolo perpetuo di destinazione ad uso pubblico.

3. La gestione e l’erogazione del servizio idrico integrato non possono essere separate e possono essere affidate esclusivamente ad enti di diritto pubblico.

Articolo 6 (Ripubblicizzazione della gestione del servizio idrico integrato - decadenza delle forme di gestione - fase transitoria)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono possibili acquisizioni di quote azionarie di società di gestione del servizio idrico integrato.

2. Tutte le forme di gestione del servizio idrico affidate in concessione a terzi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, se non decadute per contratto, decadono alla medesima data.

3. Tutte le forme di gestione del servizio idrico affidate a società a capitale misto pubblico-privato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, se non decadute per contratto, avviano il processo di trasformazione - previo recesso del settore acqua e scorporo del ramo d’azienda relativo, in caso di gestione di una pluralità di servizi - in società a capitale interamente pubblico. Detto processo deve completarsi entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le società risultanti dal processo di trasformazione di cui al comma 3 possono operare alle seguenti vincolanti condizioni :

a) divieto di cessione di quote di capitale a qualsiasi titolo;

b) esercizio della propria attività in via esclusiva nel servizio affidato;

c) obbligo di sottostare a controllo da parte degli enti affidanti analogo a quello dagli stessi esercitato sui servizi a gestione diretta;

d) obbligo di trasformazione in enti di diritto pubblico entro tre anni dalla data di costituzione.

5. Tutte le forme di gestione del servizio idrico affidate a società a capitale interamente pubblico in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, se non decadute per contratto, completano il processo di trasformazione in enti di diritto pubblico entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Per le forme di gestione del servizio idrico di cui al comma 5, che rispettano le condizioni vincolanti di cui al comma 4, lettere a), b), e c), il termine di cui al comma 5 è prorogabile fino a un massimo di sette anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. In caso di mancata osservanza di quanto stabilito dal presente articolo, il Governo esercita i poteri sostitutivi stabiliti dalla legge.

8. Con decreto dei ministri competenti da emanare entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità alle quali le Regioni e gli enti locali devono attenersi per garantire la continuità del servizio e la qualità dello stesso durante la fase transitoria di cui al presente articolo, assicurando la trasparenza e la partecipazione dei lavoratori e dei cittadini ai relativi controlli.

Articolo 7 (Istituzione del Fondo Nazionale per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato)

1. Al fine di attuare i processi di trasferimento di gestione di cui all’articolo 6, è istituito presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio il Fondo Nazionale per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato. Il Fondo Nazionale è alimentato dalle risorse finanziarie di cui all’articolo 12.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana un apposito regolamento per disciplinare le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1.

Articolo 8 (Finanziamento del servizio idrico integrato)

1. Il servizio idrico integrato è finanziato attraverso la fiscalità generale e specifica e la tariffa.

2. I finanziamenti reperiti attraverso il ricorso alla fiscalità generale sono destinati a coprire parte dei costi di investimento e i costi di erogazione del quantitativo minimo vitale garantito, come definito all’articolo 9, comma 3. Ad essi vanno destinate risorse come stabilito all’articolo 12.

Articolo 9 (Finanziamento del servizio idrico integrato attraverso la tariffa )

1. Con apposito decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo definisce il metodo per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato per tutti gli usi dell’acqua, nel rispetto di quanto contenuto nel presente articolo.

2. Si definisce uso domestico ogni utilizzo d’acqua atto ad assicurare il fabbisogno individuale per l’alimentazione e l’igiene personale. La tariffa per l’uso domestico deve coprire i costi ordinari di esercizio del servizio idrico integrato ad eccezione del quantitativo minimo vitale garantito, di cui al comma 3.

3. L’erogazione giornaliera per l’alimentazione e l’igiene umana, considerata diritto umano e quantitativo minimo vitale garantito è pari a 50 litri per persona. E’ gratuita e coperta dalla fiscalità generale.

4. L’erogazione del quantitativo minimo vitale garantito non può essere sospesa. In caso di morosità nel pagamento, il gestore provvede ad installare apposito meccanismo limitatore dell’erogazione, idoneo a garantire esclusivamente la fornitura giornaliera essenziale di 50 litri al giorno per persona.

5. Per le fasce di consumo domestico superiori a 50 litri giornalieri per persona, le normative regionali dovranno individuare fasce tariffarie articolate per scaglioni di consumo tenendo conto :

a) del reddito individuale; b) della composizione del nucleo familiare; c) della quantità dell’acqua erogata; d) dell’esigenza di razionalizzazione dei consumi e di eliminazione degli sprechi.

6. Le normative regionali dovranno inoltre definire tetti di consumo individuale, comunque non superiori a 300 litri giornalieri per abitante, oltre i quali l’utilizzo dell’acqua è assimilato all’uso commerciale; di conseguenza la tariffa è commisurata a tale uso e l’erogazione dell’acqua è regolata secondo i principi di cui all’articolo 2.

7. Le tariffe per tutti gli usi devono essere definite tenendo conto dei principi di cui all’articolo 9 della Direttiva 2000/60 CE e devono contemplare, con eccezione per l’uso domestico, una componente aggiuntiva di costo per compensare :

a) la copertura parziale dei costi di investimento; b) le attività di depurazione o di riqualificazione ambientale necessarie per compensare l’impatto delle attività per cui viene concesso l’uso dell’acqua; c) la copertura dei costi relativi alle attività di prevenzione e controllo.

Articolo 10 (Governo partecipativo del servizio idrico integrato)

1. Al fine di assicurare un governo democratico della gestione del servizio idrico integrato, gli enti locali adottano forme di democrazia partecipativa che conferiscano strumenti di partecipazione attiva alle decisioni sugli atti fondamentali di pianificazione, programmazione e gestione ai lavoratori del servizio idrico integrato e agli abitanti del territorio. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni definiscono, attraverso normative di indirizzo, le forme e le modalità più idonee ad assicurare l’esercizio di questo diritto.

2. Ai sensi dell’articolo 8 d. lgs. 267/2000, gli strumenti di democrazia partecipativa di cui al comma 1 devono essere disciplinati negli Statuti dei Comuni.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo definisce la Carta Nazionale del Servizio Idrico Integrato, al fine di riconoscere il diritto all’acqua, come definito all’articolo 9, comma 3, e fissare i livelli e gli standard minimi di qualità del servizio idrico integrato. La Carta Nazionale del Servizio Idrico Integrato disciplina, altresì, le modalità di vigilanza sulla corretta applicazione della stessa, definendo le eventuali sanzioni applicabili.

Articolo 11 (Fondo Nazionale di solidarietà internazionale)

1. Al fine di favorire l’accesso all’acqua potabile per tutti gli abitanti del pianeta, e di contribuire alla costituzione di una fiscalità generale universale che lo garantisca, è istituito il Fondo Nazionale di solidarietà internazionale da destinare a progetti di sostegno all’accesso all’acqua, gestiti attraverso forme di cooperazione decentrata e partecipata dalle comunità locali dei paesi di erogazione e dei paesi di destinazione, con l’esclusione di qualsivoglia profitto o interesse privatistico.

2. Il Fondo si avvale, fra le altre, delle seguenti risorse :

a) prelievo in tariffa di 1 centesimo di Euro per metro cubo di acqua erogata a cura del gestore del servizio idrico integrato; b) prelievo fiscale nazionale di 1 centesimo di Euro per ogni bottiglia di acqua minerale commercializzata.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana un apposito regolamento per disciplinare le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1.

Articolo 12 (Disposizione finanziaria)

1. La copertura finanziaria della presente legge, per quanto attiene alla fiscalità generale, di cui all’articolo 8, comma2, e al Fondo Nazionale per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato, di cui all’articolo 7, comma 1, è garantita attraverso :

a) la destinazione, in sede di approvazione della Legge Finanziaria, di una quota annuale di risorse non inferiore al 5% delle somme destinate nell’anno finanziario 2005 alle spese militari, prevedendo per queste ultime una riduzione corrispondente;

b) la destinazione di una quota parte, pari a 2 miliardi di Euro/ anno, delle risorse derivanti dalla lotta all’elusione e all’evasione fiscale;

c) la destinazione dei fondi derivanti dalle sanzioni emesse in violazione delle leggi di tutela del patrimonio idrico;

d) la destinazione di una quota parte, non inferiore al 10%, dell’I.V.A. applicata sul commercio delle acque minerali;

e) l’allocazione di una quota annuale delle risorse derivanti dall’introduzione di una tassa di scopo relativa al prelievo fiscale sulla produzione e l’uso di sostanze chimiche inquinanti per l’ambiente idrico;

2. Il Governo è delegato a adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di definizione della tassa di scopo di cui al comma 1, lettera e .

3. Le risorse destinate dagli Enti Locali al finanziamento del servizio idrico integrato, secondo le modalità di cui alla presente legge, non rientrano nei calcoli previsti dal patto di stabilità interno previsto dalla Legge Finanziaria annuale.

Articolo 13 (Abrogazione)

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

INVITO RISTRETTO A TUTTE LE PERSONE ATTENTI ALL'ECOSOSTENIBILITA'

IL GIORNO MARTEDI' 8 SETTEMBRE CI SARA' LA SOTTOSCRIZIONE DELLO STATUTO DEL COMITATO CITTADINO "SIANO ECOSOSTENIBILE". TUTTI COLORO CHE SENTONO IL DOVERE ED IL PIACERE DI SOSTENERE E DIVULGARE L'ECOSOSTENIBILITA' POSSONO PARTECIPARVI PRESSO LO STUDIO IN VIA VITTORIA 37 ALLE ORE 21 RIPETO MARTEDI' 8 SETTEMBRE. UN PICCOLO PASSO PER UN GRANDE FUTURO.